Con la presente Ordinanza Sindacale è stato disposto che:
ENTRO IL 01 GIUGNO 2025, salvo proroga, siano puntualmente eseguite:
A) Le seguenti prescrizioni (art. 16 Allegato Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29/01/2025):
1) I proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.
2) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui punto n.1, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.
3) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità.
4) I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.
5) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui n.1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
L’inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00 (articolo 26, Allegato “D” alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29/01/2025).
B) Le seguenti prescrizioni:
- I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo – di terreni, cortili o spiazzi all’interno del centro abitato, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi;
- I proprietari di stabili siti nell’abitato che si trovino in stato di abbandono, debbono provvedere alla pulizia e sgombero degli stessi da eventuali rifiuti e, qualora ricorra il caso, ad interventi di disinfestazione e derattizzazione ed all’apposizione di paletti e rete metallica nelle aree sprovviste di recinzione perimetrale, previa osservanza delle norme urbanistiche - edilizie, al fine di evitare l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere nel suolo;
- È fatto divieto assoluto di coltivare fave nel centro abitato e lungo il perimetro del centro abitato in una fascia di 300 metri, con obbligo dei proprietari e/o detentori del terreno interessato di provvedere allo sradicamento delle medesime entro 3 giorni dall’accertamento della loro presenza da parte degli organi addetti alla vigilanza o a chiunque spetti far osservare la presente ordinanza;
- È vietato il ricovero, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e animali da cortile) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche, nonché tenere all’interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.).
L’inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 (articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000).