Con la presente Ordinanza contingibile e urgente si dispone
- l' obbligo ai proprietari o detentori di cani di adottare misure adeguate ad impedire che gli animali possano uscire da abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini se non condotti al guinzaglio da persona idonea al governo del cane;
- È vietato far circolare liberamente i cani nelle strade o in altro luogo pubblico se non accompagnati al guinzaglio, di misura non superiore a metri 1.50, dal proprietario o detentore, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;
- È sempre vietato l’accesso ai cani, anche in assenza di segnaletica, in aree pubbliche destinate ed attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini, facilmente riconoscibili per la presenza dei giochi, nelle scuole, ove non sia giustificato da scopi didattici, e nei luoghi di culto;
- È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di provvedere immediatamente a raccoglierne le deiezioni, esibendo a richiesta dell’Autorità competente gli strumenti idonei all’eventuale raccolta degli stessi;
- È vietata la detenzione in abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di qualsiasi animale d’affezione, quando il comportamento dello stesso arrechi disturbo alla pubblica quiete, in particolare nelle ore notturne (dalle ore 22:00 alle ore 07: 00) o quando gli animali manifestino segni di particolare aggressività e si dimostrino pericolosi a seguito di verifica da parte del personale del Servizio Veterinario della ASL competente sul territorio di Desulo;
- Il conducente di un cane deve portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti quando ne ravvisino l’opportunità;
- Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali, rispetto al contesto in cui si trova a transitare. Il conduttore del cane dovrà esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la scheda anagrafica dell’animale;
- Ai cani condotti al guinzaglio o altro idoneo sistema di sicurezza è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi ove non sia altrimenti previsto con separato provvedimento ed evidenziato da idonea segnaletica;
- Per i cani al seguito delle greggi o a custodia degli animali al pascolo, gli allevatori dovranno costantemente vigilare che non assumano comportamenti aggressivi nei confronti delle persone che incontrano. I conduttori di cani da compagnia avranno cura di non transitare in prossimità delle greggi e dei cani a loro custodia;
- Il cane vagante su area pubblica, aperta al pubblico o nelle strade, sarà catturato e, se iscritto all’anagrafe canina, sarà restituito al proprietario o detentore con l’obbligo del pagamento della sanzione amministrativa di cui al seguito, ovvero, se non regolarmente iscritto, affidato in custodia al canile, sotto esclusiva richiesta del Comune, per il ricovero dei cani randagi. Saranno poste a carico del proprietario, identificato successivamente alla cattura del cane, sia le spese di cattura dell’animale che del suo mantenimento presso il canile;
- Per le violazioni alla presente Ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, fatte salve le sanzioni penali o diverse sanzioni previste dall’ordinamento giuridico superiore.
In caso di recidiva, da parte dello stesso trasgressore, o quando si ravvisino situazioni pericolose, potrà essere disposto, su proposta della Polizia Locale, un accertamento sulla capacità di conduzione del cane a cura del Servizio Veterinario dell’ASL competente sul territorio di Desulo.