In vista della Campagna antincendio boschivo 2026, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare ha individuato il periodo di svolgimento della Campagna antincendio boschivo tra il 15 giugno e il 15 ottobre 2026, richiamando tutte le amministrazioni e gli enti competenti a rafforzare le azioni di prevenzione, pianificazione e risposta operativa.
Il documento evidenzia come il fenomenodegli incendi boschivi stia assumendo dimensioni sempre più rilevanti a livello europeo, anche a causa degli effetti dei cambiamenti climatici, dell’aumento dei periodi siccitosi e dell’intensificazione delle ondate di calore. In tale contesto, si sottolinea la necessità di adottare un approccio integrato, fondato sulla complementarità tra prevenzione, mitigazione del rischio e lotta attiva, attraverso il coinvolgimento coordinato di tutte le componenti istituzionali e territoriali.
Particolare attenzione è riservata alle attività di prevenzione, considerate il principale strumento per ridurre il rischio di incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale. Le raccomandazioni prevedono il rafforzamento dello scambio informativo tra strutture regionali, statali e di protezione civile, l’utilizzo sistematico dei dati previsionali e dei bollettini di pericolosità, la sensibilizzazione della popolazione e il coinvolgimento delle associazioni di categoria, soprattutto quelle operanti nei contesti agricoli e forestali. Viene inoltre richiamata l’importanza della manutenzione della vegetazione, della riduzione del combustibile vegetale e della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico esposto al rischio incendio.
Sul fronte della pianificazione, le Regioni e le Province autonome sono invitate ad aggiornare annualmente i propri piani AIB, integrandoli con specifiche procedure per la gestione degli incendi nelle aree di interfaccia e assicurando il raccordo con i piani di protezione civile e con quelli relativi ai parchi e alle aree protette. Analoga attenzione è richiesta ai Comuni, chiamati ad aggiornare i piani comunali di protezione civile e a predisporre specifiche misure per insediamenti, infrastrutture e strutture turistiche esposte al rischio.
Le raccomandazioni pongono inoltre l’accento sul rafforzamento delle capacità operative del sistema antincendio boschivo. In particolare, si richiama la necessità di assicurare adeguate risorse terrestri e aeree, una presenza qualificata dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS), una formazione continua degli operatori e il pieno funzionamento delle Sale Operative Unificate Permanenti (SOUP), favorendo il coordinamento tra Regioni, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, volontariato e altre strutture operative.
Viene inoltre evidenziata l’importanza del coordinamento nazionale attraverso il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU), della razionalizzazione delle richieste di mezzi aerei dello Stato e del potenziamento delle infrastrutture di supporto, quali fonti idriche, aree di pescaggio e basi logistiche.
Le raccomandazioni promuovono infine accordi di cooperazione e gemellaggio tra Regioni e Province autonome per favorire la condivisione di risorse, competenze ed esperienze.
Nel complesso, il documento mira a rafforzare la resilienza del sistema nazionale antincendio boschivo attraverso una maggiore integrazione tra prevenzione, pianificazione, capacità operativa e partecipazione attiva delle istituzioni, del volontariato e dei cittadini.
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/campagna-antincendio-boschivo-2026/
Si vuole ricordare dell' ORDINANZA DEL SINDACO N° 10 DEL 05 maggio 2026 con OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI SFALCIO, PULITURA E TAGLIO ERBA, MANUTENZIONE E PULIZIA TERRENI INCOLTI ED AREE NON EDIFICATE DEL CENTRO ABITATO, in cui si disponeva:
ENTRO IL 01 GIUGNO 2026, salvo proroga, siano puntualmente eseguite:
A) Le seguenti prescrizioni (art. 16 Allegato Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29/01/2025):
1) I proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.
2) Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui punto n.1, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri.
3) I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità.
4) I proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.
5) Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui n.1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
L’inadempienza sarà punita con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 50.000,00 (articolo 26, Allegato “D” alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 05/48 del 29/01/2025).
B) Le seguenti prescrizioni:
1) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo – di terreni, cortili o spiazzi all’interno del centro abitato, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi;
2) I proprietari di stabili siti nell’abitato che si trovino in stato di abbandono, debbono provvedere alla pulizia e sgombero degli stessi da eventuali rifiuti e, qualora ricorra il caso, ad interventi di disinfestazione e derattizzazione ed all’apposizione di paletti e rete metallica nelle aree sprovviste di recinzione perimetrale, previa osservanza delle norme urbanistiche
3) edilizie, al fine di evitare l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti di ogni genere nel suolo;
4) È fatto divieto assoluto di coltivare fave nel centro abitato e lungo il perimetro del centro abitato in una fascia di 300 metri, con obbligo dei proprietari e/o detentori del terreno interessato di provvedere allo sradicamento delle medesime entro 3 giorni dall’accertamento della loro presenza da parte degli organi addetti alla vigilanza o a chiunque spetti far osservare la presente ordinanza;
5) È vietato il ricovero, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e animali da cortile) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche, nonché tenere all’interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.).